1. L'amnistia per i reati previsti dalla presente legge, in ordine ai quali è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, è concessa a condizione che il condannato, per un periodo corrispondente alla pena inflitta e, comunque, non inferiore a un anno, presti volontariamente attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
2. L'attività di cui al comma 1 viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei e non più di diciotto ore di lavoro settimanale, da svolgere con modalità e con tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Qualora la permanenza nella provincia di residenza possa pregiudicare l'allontanamento del condannato da ambienti illeciti, il giudice può autorizzare lo stesso a prestare attività e a dimorare, per un periodo corrispondente a quello di prestazione dell'attività stessa, presso un'altra provincia.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice dell'esecuzione individuato ai sensi dell'articolo 665 del codice di procedura penale, che provvede a raccogliere il consenso del detenuto con la procedura di cui all'articolo 666 del medesimo codice; in deroga a quanto previsto dal comma 4 del citato articolo